Il versamento del bollo sui contratti pubblici - Comune di Predappio (FC)

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Il versamento del bollo sui contratti pubblici

 

Il versamento del bollo sui contratti pubblici

Il 1 luglio 2023 è entrato in vigore il D.Lgs. 36/2023 nuovo codice dei contratti pubblici.

Tra le molte novità introdotte, una riguarda il versamento del bollo sui contratti pubblici.

L’importo dell’imposta di bollo è stato rideterminato nel valore, in funzione delle fasce di importo del contratto, dalla tabella A dell’articolo 3 dell’Allegato I.4 al Codice.

L’Agenzia delle Entrate ha emanato due provvedimenti che danno le indicazioni necessarie ad attuare in concreto questa disposizione. In particolare si tratta del provvedimento prot. n. 240013/2023 e della Risoluzione 37/E, entrambe del 28 giugno 2023.

Questi provvedimenti sono rivoluzionari perché mandano definitivamente “in pensione” le storiche marche da bollo (rectius, contrassegni telematici) che erano ancora utilizzatissime per il versamento del bollo sui contratti pubblici di importo ridotto.

Per tutti i procedimenti AVVIATI dal 1 luglio, infatti, è stabilito che l’imposta di bollo venga versata solo con il modello F24, e più in particolare mediante il mod. F24 ELIDE, che è un modello che consente di indicare vari elementi identificativi del versamento. (qui la versione editabile https://www.amministrazionicomunali.it/modello_f24/modello_f24_elide.php)

Istruzioni per la compilazione

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L’articolo 1, co. 1, dell’allegato I.4 al Codice dei contratti (D.Lgs. n. 36/2023), richiamando la formulazione del comma 10 dell’articolo 18, stabilisce che il «valore dell’imposta di bollo, che l’appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A annessa al presente allegato».

In particolare è stato introdotto un sistema semplificato, a scaglioni crescenti in proporzione al valore (importo massimo previsto) del contratto medesimo.

Come risulta nella tabella A contenuta nell’allegato I.4 al Codice, il valore dell’imposta di bollo si determina nel seguente modo:

- euro 40, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 40.000 e inferiore a euro 150.000;

- euro 120, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 150.000 e inferiore a euro 1.000.000;

- euro 250, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 1.000.000 e inferiore a euro 5.000.000;

- euro 500, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 5.000.000 e inferiore a euro 25.000.000;

- euro 1.000, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 25.000.000.

Sono, invece, esenti i contratti di importo massimo previsto inferiore a euro 40.000.

 

 

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