Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati
Sezione relativa a dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati, come indicato all'art. 35, c. 3 del d.lgs. 33/2013
Recapiti dell'Ufficio Responsabile
Dal 1 gennaio 2012 entrano in vigore le modifiche introdotte con l’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Secondo le nuove disposizioni:
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- Le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni sono utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Le certificazioni da rilasciare ai soggetti privati, a pena di nullità, devono recare la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Le Pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non potranno più chiedere certificati, ma saranno tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento degli stessi.
Procedure da seguire per la presentazione delle istanze di verifica da parte di pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi:
Tale procedura può essere utilizzata anche dai privati che consentano l'utilizzo di autocertificazioni nei rapporti con altri privati.
Le richieste di verifica avanzate dalle Pubbliche Amministrazioni devono essere prodotte su carta intestata dell'Ente, munite di timbro e firma e devono riportare cognome, nome e qualifica del richiedente, nonché le modalità per il ricevimento della risposta.
Tali richieste possono essere trasmesse con una delle seguenti modalità:
1. preferibilmente tramite un indirizzo di Posta Elettronica Certificata all’indirizzo comune.predappio@cert.provincia.fc.it
Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine sono trattate le richieste di informazioni e di dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri di questo Comune e formulate da altre Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblici servizi, che non costituiscono verifica di dichiarazioni sostitutive. In tal caso si procederà alla comunicazione delle informazioni richieste ai sensi dell’art. 43 del DPR 445/2000, senza oneri a carico dei richiedenti.