Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (IURE SANGUINIS) - Comune di Predappio (FC)

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RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO (IURE SANGUINIS)

 
La richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis riguarda i discendenti di cittadini italiani, nati in uno Stato che prevede la cittadinanza ius soli, cioè l'attribuzione della cittadinanza di un determinato Stato solamente per il fatto di essere nati in quello Stato.
 
La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è del Sindaco del Comune dove l'interessato ha stabilito la residenza
Se la persona risiede all'estero, deve rivolgersi all'Autorità Consolare italiana competente per territorio e cioè quella della giurisdizione in cui abita la persona stessa (ad esempio, se la persona risiede a Buenos Aires la competenza sarà del Consolato Generale d'Italia in Buenos Aires, non il Consolato d'Italia in Cordoba o Rosario).
 
L'iscrizione anagrafica di cittadino straniero che voglia presentare la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza da cittadino italiano richiede l'esame preventivo della documentazione da parte dell'ufficiale dello stato civile. Si tratta comunque di un esame sommario che non può portare un esame approfondito dei singoli documenti e non esclude quindi  l’eventuale rigetto della domanda o la richiesta di integrazioni o di nuovi documenti.
 

L’iscrizione anagrafica presuppone che il richiedente abbia la dimora abituale nel Comune di Predappio. Per dimora abituale si intende una stabile permanenza nel territorio comunale unita alla volontà di rimanervi e rappresenta il centro delle proprie relazioni familiari e sociali.

È evidente che il cittadino straniero che chieda l’iscrizione anagrafica al solo scopo di instaurare il procedimento di riconoscimento della cittadinanza, probabilmente non ha la dimora abituale nel Comune di Predappio e, pertanto, la domanda rischia di essere respinta.

Nota bene:

Le dichiarazioni di residenza non corrispondenti al vero comporteranno la denuncia all'autorità giudiziaria per false dichiarazioni. In  particolare saranno oggetto di denuncia  le richieste di iscrizione anagrafica di persone che non hanno la dimora abituale (nel senso sopra descritto) nel Comune di Predappio.

L’ufficiale dello stato civile rilascerà apposito nulla osta all’ufficiale d’anagrafe che accetterà la domanda di iscrizione anagrafica. In questo caso sarà cura del richiedente allegare copia fotostatica non autentica di tutti i documenti. Il cittadino dovrà presentare apposita dichiarazione anagrafica (disponibile nell'apposita sezione del sito del Comune) alla quale dovrà allegare (oltre ai documenti necessari per l'iscrizione anagrafica:

  1. Copia del passaporto (anche delle pagine dove sono apposti i visti di ingresso
  2. Copia della dichiarazione di presenza rilasciata dalla Questura (in caso che l’ingresso in Italia non sia stato diretto dall’estero ma che ci sia stato uno scalo in un altro Stato dell’area Schengen
  3. Copia del Codice fiscale
  4. Copia del titolo di occupazione dell’immobile (ad esempio: contratto di locazione) oppure indicazione dei suoi estremi nella dichiarazione di residenza
  5. Fotocopie di TUTTA la documenti documenti che presenterà per il riconoscimento della cittadinanza. Nota bene: le fotocopie sono fatte a cura e a spese del richiedente.
 
 

INFORMAZIONI GENERALI SUGLI ATTI DA PRESENTARE

  1. Gli atti dello stato civile, gli atti notarili e le sentenze straniere debbono essere presentati in copia autentica e integrale. Non saranno accettati estratti, certificati o atti parziali.

  2. Gli atti dello stato civile, gli atti notarili e le sentenze straniere debbono essere legalizzati dalle autorità consolari italiane all’estero, salvo che per effetto di convenzioni internazionali non sia sufficiente che siano muniti di «apostille» ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1962 oppure esenti da ogni forma di legalizzazione. Se dovuta, la mancanza di legalizzazione o di «apostille»comporta il rigetto dell’istanza.

  3. Allo stesso modo anche le traduzioni anche debbono essere integrali. In casi dubbi la bontà  della traduzione sarà fatta valutare dalle autorità diplomatiche italiane. Le traduzioni parziali non saranno accettate.

  4. Le traduzioni debbono essere dichiarati conformi all’originale in lingua straniera o dall’autorità consolare italiana o con traduzione asseverata in tribunale in Italia;  oppure - nel caso nel paese d’origine esista un traduttore ufficiale (cioé un pubblico ufficiale) - da quest’ultimo. La traduzione ufficiale è soggetta a legalizzazione come per il documento straniero.

  5. I documenti presentati debbono dar conto della trasmissione della cittadinanza di generazione in generazione. In caso di difformità di nomi e cognomi questa trasmissione non può essere provata. Ad esempio se nell’atto di nascita di Mario Visentin, il padre è indicato come Giuseppe Visentin ma nell’atto di nascita del padre è invece Giuseppe Vizentin, non sarà possibile stabilire la trasmissione della cittadinanza. In questi casi gli atti di stato civile dovranno essere debitamente corretti. Le variazioni del nome e cognome, come indicato dal Ministero dell'Interno, possono essere accettate solo se decise con provvedimento dell0l'autorità giudiziaria; al contrario qualora si tratti di un provvedimento avente carattere amministrativo, non potrà essere riconosciuto efficace in Italia.

  6. Le sentenze debbono essere prodotte in copia conforme, debitamente tradotte e legalizzate (salvo convenzioni diverse), e munite di certificazione di passaggio in giudicato (cioè di certificazione che la sentenza non può essere più impugnata).

 

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

  1. Estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque. Questo documento deve essere già allegato alla domanda e non sarà acquisito d'ufficio

  2. Atto di morte dell'avo emigrato se nato prima del 1861

  3. Atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana

  4. Atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana se formato all'estero

  5. Atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana

  6. Certificato di non naturalizzazione, cioè certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato Estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato all'estero dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato Estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato

  7. In caso di nascita fuori dal matrimonio, deve essere prodotto anche l'atto di riconoscimento della filiazione da parte del genitore che ha trasmesso la cittadinanza. Il riconoscimento deve essere stato fatto durante la minore età del figlio. Questo non è necessario se il genitore è intervenuto nella dichiarazione di nascita

  8. Autocertificazione di residenza

  9. Passaporto (con regolare visto apposto dalla Autorità Italiana all'estero, avrà un timbro d'ingresso che definisce la decorrenza dei 3 mesi, apposto dalla Polizia italiana di frontiera nell'aeroporto italiano in cui la persona è arrivata con partenza direttamente dal Paese extra Schengen). Nel caso di scalo in un altro Paese Schengen, l'interessato dovrà recarsi entro 8 giorni dall'arrivo in Italia in Questura per effettuare la dichiarazione di presenza

  10. Istanza (in bollo da € 16,00)  per riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis

I documenti di cui ai punti da 1 a 5 devono essere tradotti integralmente e legalizzati e devono riguardare tutta la "catena": dall'avo (il parente partito dall'Italia) fino alla persona che rivendica il possesso della cittadinanza italiana per sangue ("di morte" ovviamente solo per chi è già deceduto) e il certificato di non naturalizzazione straniera (con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui l'avo è indicato sugli atti di stato civile) o certificato di naturalizzazione con data di acquisto della cittadinanza straniera ben chiara (diversamente è necessario presentare copia della sentenza di naturalizzazione straniera da cui risulta la data del giuramento), che deve essere successiva alla nascita del figlio, nonchè ascendente dell'istante.
Inoltre, se il richiedente fosse a conoscenza di un'eventuale naturalizzazione di un altro membro della "catena", o se uno di questo si fosse trasferito in un altro Stato, anche per lui certificato di non naturalizzazione (con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui egli è indicato sugli atti di stato civile) o di naturalizzazione con data chiara, a seconda del caso.

 

ATTI PROVENIENTI DALL'ARGENTINA

L'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina firmato a Roma il 9/12/1987, ratificato con L. n. 553/1988, disciplina lo scambio degli atti dello stato civile e la possibile esenzione della legalizzazione a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell'Autorità che li ha rilasciati. Qualora non risulti la legalizzazione della competente Autorità Consolare, tutta la documentazione dovrà essere corredata della Apostille (Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961).

 

PROCEDURA

SE IL RICHIEDENTE NON E' ANCORA ISCRITTO IN ANAGRAFE

E' necessaria la valutazione preventiva e sommaria della documentazioneprevio appuntamento, da fissarsi anche solo telefonicamente, l’ufficiale dello stato civile, farà una valutazione sommaria della documentazione a fondamento dell’istanza. Il giorno dell’appuntamento l’interessato dovrà presentarsi personalmente o a mezzo di delegato munito di procura notarile o di agente munito di mandato di rappresentanza (sarà richiesta copia della licenza di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di agenzia d'affari) con tutta la documentazione in originale. L’interessato potrà essere accompagnato da un interprete con nomina in carta semplice, con copia dei documenti di identità dell'interessato e dell'interprete che deve accettare per iscritto (nomina e accettazione possono essere contenute sullo stesso documento (vedi modulo scaricabile da qusta pagina).

Nota per gli avvocati: la procura alle liti o l’incarico professionale generale non sono sufficienti alla presentazione dell’istanza o della sua trattazione in sede amministrativa ma è necessaria una  procura specifica indirizzata a questa amministrazione.

Attenzione: per nessun motivo l’ufficiale dello stato civile valuterà in via preventiva documenti non esibiti in originale (ad esempio via email o via fax).

L’ufficiale dello stato civile rilascerà apposito nulla osta all’ufficiale d’anagrafe che accetterà la domanda di iscrizione anagrafica. In questo caso sarà cura del richiedente di allegare copia fotostatica non autentica di tutti i documenti alla domanda di iscrizione anagrafica.

Il cittadino dovrà presentare apposita dichiarazione anagrafica alla quale dovrà allegare (oltre ai documenti necessari per l'iscrizione anagrafica):

  1. Copia del passaporto (anche delle pagine dove sono apposti i visti di ingresso)

  2. Copia della dichiarazione di presenza rilasciata dalla Questura (in caso che l’ingresso in Italia non sia stato diretto dall’estero ma che ci sia stato uno scalo in un altro Stato dell’area Schengen)

  3. Copia del Codice fiscale

  4. Copia del titolo di occupazione dell’immobile (ad esempio: contratto di locazione)

  5. Fotocopie di TUTTA la documenti documenti che presenterà per il riconoscimento della cittadinanza. Nota bene: le fotocopie sono fatte a cura e a spese del richiedente.

 

SE IL RICHIEDENTE E' GIA' ISCRITTO IN ANAGRAFE

L’istanza è presentata senza la necessità dell'esame preventivo della documentazione, secondo quando indicato oltre nella sezione istanza.

 

ISTANZA

L’istanza  è redatta su apposito modulo ed è soggetta ad imposta di bollo (marca da bollo da euro 16,00). Devono essere allegati in originale o in copia conforme tutti i documenti indicati (non sono ammesse copie conformi di copia conforme). I documenti rilasciati in Italia dovranno essere prodotti in conformità con le disposizioni vigenti in materia di bollo.

I certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere redatti su carta semplice ed opportunamente legalizzati, salvo che non sia previsto l'esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

I medesimi documenti dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana e se redatta all'estero opportunamente legalizzata, salvo che non sia previsto l'esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall’Italia.

L’istanza deve essere datata e sottoscritta con firma leggibile.

Nell’istanza dovranno essere indicati in dettaglio tutti i documenti allegati  e devono essere indicati tutti i luoghi di residenza dell'avo e dei suoi discendenti

 

TERMINI

Il procedimento si concluderà entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, a condizione che il richiedente conservi la dimora abituale al momento della conclusione.
Eventuali richieste di accelerare la conclusione del procedimento non possono essere prese in considerazione.
Al momento della ricezione dell’istanza o nei giorni successivi, l’interessato riceverà comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990.

Il procedimento potrà essere sospeso nel caso in cui si renda necessario l’acquisizione di documenti detenuti da altra amministrazione o da terzi per un termine massimo di 30 giorni. 

 

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

In caso che gli accertamenti siano positivi, il procedimento si conclude con un provvedimento dell’ufficiale dello dello stato civile con il quale si dà atto che il richiedente è cittadino italiano dalla nascita per discendenza da avo italiano.

Attenzione! Nel caso in cui al momento della conclusione il richiedente non abbia più la dimora abituale (perché ad esempio si è trasferito altrove o non ha più la dimora abituale) la domanda sarà respinta per incompetenza

 
Restituzione dei documenti in caso di rigetto dell’istanza
 
Tutta la documentazione prodotta e allegata con l’istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, sarà trattenuta agli atti d’ufficio e non sarà restituita per nessun motivo, neppure in caso di rigetto della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana.

Sarà ovviamente possibile il rilascio di copia conformi previa istanza di accesso agli atti e pagamento dei diritti di segreteria, i diritti di ricerca e l’imposta di bollo.

 

IMPORTANTE

Per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis non è possibile:
  • l'iscrizione anagrafica quale persona senza fissa dimora, in quanto requisito indispensabile per l'iscrizione anagrafica è la dimora abituale e non il domicilio (la circolare k.28.1/1991 non fa riferimento all'art. 2 della Legge 1228/1954, ma all'art. 3 del d.P.R. n. 223/1989);
  • l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea poichè tra i motivi richiesti dalla normativa per tale iscrizione non vi è quello relativo al riconoscimento della cittadinanza, ed inoltre la circolare k.28.1/1991 non fa alcun riferimento all'art. 8 della L. n. 1228/1954;
  • avvalersi di un legale rappresentante del richiedente o di qualcuno in sua vece, in quanto dovrà essere verificata la dimora abituale dell'interessato.

 

COSTI

Non sono previsti costi. E' necessario presentare una marca da bollo da € 16,00

 

MODULO DI DOMANDA

Scarica il modulo

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge n. 91/1992 "Nuove norme sulla cittadinanza"

Circolare k.28.1/1991

 

 

 

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