Albo degli scrutatori di seggio elettorale - Comune di Predappio (FC)

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ALBO DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE

Presso ogni Comune è istituito un Albo degli Scrutatori di seggio, che viene formato e aggiornato a seguito dell'iscrizione volontaria da parte dei soggetti interessati.

Lo scrutatore di seggio è la figura che, insieme al Presidente di seggio, assiste e partecipa alle operazioni di voto nelle sezioni elettorali.

L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per la nomina a scrutatore.

 
 
REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Il candidato deve possedere i seguenti requisiti:

  • essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Predappio
  • avere assolto gli obblighi scolastici

Sono esclusi dalle funzioni di seggio elettorale:

  • dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti
  • appartenenti alle Forze Armate (o trovarsi in condizioni assimilate) in servizio
  • medici provinciali, ufficiali sanitari o medici condotti
  • segretari comunali e dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali
  • candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione

 

COME PRESENTARE DOMANDA

La domanda di iscrizione deve essere presentata dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno secondo una delle seguenti modalità:

  • consegna a mano al Comune di Predappio, Ufficio Protocollo;
  • per posta al Comune di Predappio, Piazza S.Antonio 3, 47016 Predappio
  • via fax al numero 0543 923417
  • via PEC - posta elettronica certificata all'indirizzo comune.predappio@cert. provincia.fc.it
  • via email con domanda compilata, firmata su carta e scansionata, allegata insieme alla scansione della carta d'identità o con domanda compilata e firmata digitalmente all'indirizzo
    protocollo@comune.predappio.fc.it

Alla domanda deve obbligatoriamente essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (ad esclusione dell'invio con firma digitale)

Le domande pervenute vengono trasmesse alla Commissione Elettorale Comunale che, accertati i requisiti dei richiedenti, inserisce entro il 15 gennaio dell'anno successivo i nuovi nominativi nell'Albo. Non è necessario ripresentare la domanda ogni anno. A coloro non inclusi nell'Albo, viene inviata per iscritto una comunicazione contenente i motivi del rifiuto.
In occasione delle Consultazioni elettorali gli scrutatori vengono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale, omposta dal Sindaco e da tre consiglieri comunali eletti dal Consiglio Comunale, che procede anche alla formazione di una graduatoria di scrutatori supplenti.
Le nomine dei titolari vengono notificate agli interessati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. L'eventuale impedimento deve essere comunicato entro 48 ore dalla notifica; in sostituzione, il Sindaco nomina gli scrutatori supplenti a cui notifica la nomina (non oltre il terzo giorno precedente la data delle elezioni).

 

MODALITA' DI NOMINA DEGLI SCRUTATORI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI

Sotto il profilo normativo, la scelta degli scrutatori da nominare per la composizione dei seggi in occasione di qualsiasi consultazione elettorale è lasciata alla libera discrezione della Commissione elettorale. L’art. 6, comma 1 della Legge 8 marzo 1989, n. 95, infatti, non individua criteri sulla base dei quali provvedere alla scelta degli scrutatori, fatta salva, ovviamente, la loro inclusione nell’Albo.
In considerazione dei compiti che gli scrutatori devono compiere nell’ambito delle operazioni di voto e di scrutinio deve essere garantita da personale in grado di garantire il regolare svolgimento delle operazioni del seggio, pertanto la scelta degli scrutatori da nominare dovrebbe ricadere, per quanto possibile, su persone che per affidabilità e serietà note e conosciute assicureranno il preciso adempimento di tutti i lavori del seggio.
La funzione di scrutatore comporta, al pari di tutti gli altri componenti del seggio, la qualità di pubblico ufficiale, da ciò derivandone tutti i doveri connessi a tale qualifica.
L’Ufficio di scrutatore è obbligatorio per le persone designate. Esse sono punite con la multa da 309 a 516 euro se senza giustificato motivo rifiutano l’incarico, non si presentano al momento dell’insediamento del seggio, si allontanano prima del termine delle operazioni elettorali. Si ritiene inoltre di porre in evidenza quanto previsto dall’art. 96 del D.P.R. 16 maggio 1960 n.570, laddove è previsto:

  • Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.032,91 Euro a 2.065,83 Euro.
  • Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 [che elencano i compiti dello scrutatore, n,d.r.] è punito con la reclusione da tre a sei mesi.
  • Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da da 1.032,91 Euro a 2.065,83 Euro.
  • In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo.


La legge prevede il caso in cui, all’atto della costituzione del seggio, tutti o alcuni degli scrutatori non si presentino oppure ne sia mancata la nomina. In tal caso, il presidente provvede alla loro sostituzione chiamando alternativamente il più anziano e il più giovane fra gli elettori presenti:

  • che sappiano leggere e scrivere;
  • che non siano rappresentanti di lista;
  • per i quali non sussistano cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio, come previste dall’art. 23 del T.U. n. 570/1960


QUANDO VENGONO ELETTI GLI SCRUTATORI DEI SEGGI ELETTORALI?

Gli scrutatori dei seggi elettorali vengono nominati tra il 25° e il 20° giorno antecedente la data del voto, in pubblica adunanza, previo avviso pubblicato 2 giorni prima della riunione della Commissione Elettorale Comunale. L'avviso è affisso all'Albo pretorio del Comune e, tramite appositi manifesti, sul territorio comunale.



MODULISTICA

Modulo domanda di iscrizione

Modulo domanda di cancellazione

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge n. 95/1989 - Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scutatore

Legge n. 53/1990 - Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale

 

 

 

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