Convivenze di fatto - Comune di Predappio (FC)

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CONVIVENZE DI FATTO

La convivenza di fatto si istituisce tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile tra loro o con altre persone.

Può essere istituita da cittadini italiani o stranieri di sesso diverso o dello stesso sesso, purchè coabitanti ed aventi dimora abituale (residenza) nello stesso Comune.

I conviventi di fatto possono anche disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza (vedi apposita informativa)

 

COME SI RICHIEDE

Gli interessati possono presentare un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi, unitamente alla copia dei rispettivi documenti di identità e secondo il facsimile disponibile su questa pagina.

La dichiarazione potrà essere consegnato al Comune di Predappio scegliendo una delle seguenti modalità:

In caso di invio telematico è necessario che venga rispettata una delle seguenti condizioni:
- dichiarazione sottoscritta con  firma digitale o qualificata e trasmessa a mezzo posta elettronica semplice o pec;
- dichiarazione recante le firme autografe e copie dei documenti d’identità dei dichiaranti scansionate e trasmesse tramite posta elettronica semplice o pec.

La dichiarazione viene registrata negli archivi anagrafici entro due giorni (con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa); nei successivi 45 giorni potranno essere effettuati accertamenti per verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma. 

 

CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO 

La convivenza di fatto può estinguersi per:
- matrimonio / unione civile tra i conviventi o con altre persone
- decesso di un convivente
- cessazione della coabitazione (dichiarata dalle parti o accertata d'ufficio)
- cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi, pur continuando a sussistere la coabitazione (il venir meno della convivenza di fatto non fa necessariamente cessare la coabitazione anagrafica; i due soggetti, pur non riconoscendosi più conviventi di fatto vincolati da legame affettivo e di reciproca assistenza morale e materiale, potranno continuare a costituire una famiglia anagrafica.

 

CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI

In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonchè il rilievo penale della dichiarazione mendace.
 

MODULISTICA

Modulo dichiarazione convivenza di fatto

Modulo cessazione convivenza di fatto

I diritti dei conviventi di fatto

Il contratto di convivenza

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 20 maggio 2016 n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

 

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