Autenticazione di firma - Comune di Predappio (FC)

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AUTENTICAZIONE DI FIRMA

L'autenticazione di firma è l’attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive.
 
La compentenza del funzionario incaricato dal Sindaco deriva da norme che agli attribuiscono precise e specifiche facoltà; pertanto l'autenticazione da parte del funzionario comunale può avvenire solo nei casi in cui la legge lo consente e per gli atti dalla stessa specificati. 
Esempi:
- dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà fatte per attestare fatti, stati e qualità personali di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza riguardanti se stesso e altre persone, non autocertificabili, da presentare a soggetti privati (banche, assicurazioni, etc.);
- deleghe per la riscossione di benefici economici (ad esempio pensioni) da parte di terze persone;
- passaggio di proprietà di bene mobili registrati (auto, moto, ecc.)
 
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le istanze da produrre a pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi non prevedono l'autenticazione della sottoscrizione; possono essere presentate direttamente al dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità.
Solo nel caso in cui l'istanza e la dichiarazione riguardino la riscossione da parte di terzi di benefici economici, benché destinate a pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi, la sottoscrizione andrà autenticata.
Non si possono autenticare dichiarazioni aventi valore negoziale (es. manifestazioni di intenti, di volontà, procure, accettazioni, rinunce, ecc.).

 

CASI "SPECIALI"

Ci sono dei casi, previsti da norme diverse dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, per i quali è consentita l'autentica della firma: 

- Consenso da parte degli aspiranti all’adozione, all’incontro fra questi ed il minore da adottare (art. 31, comma 3 lett. e, legge 4 maggio 1983, n. 184)
- Nomina del difensore, del mandato, della procura speciale o qualsiasi altro atto per cui il codice di procedura penale preveda l’autentica (art. 39 del decreto legislativo n. 271 del 28.07.1989)
- Votazione per l’elezione degli organi di ordini professionali (D.P.R. n. 169 del 08.07.2005)
- Vendita e costituzione di diritti reali di garanzia relativi a beni mobili registrati, quali automobili, motocicli, rimorchi, imbarcazioni...( art.7 decreto legge n.223 del 04.07.2006 convertito in legge 248 del 04.08.2006) 
- Sottoscrizioni apposte in calce alla manifestazione di volontà alla cremazione effettuata dai congiunti del defunto in mancanza di disposizione testamentaria (Art. 79 DPR n. 285/1990)
- Atti previsti dall'art. 14 della Legge 21.3.1990 n. 53 e successive modifiche ed integrazioni (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale)

 

COME SI RICHIEDE

E’ possibile richiedere autentiche di firma presentandosi personalmente presso l'ufficio Anagrafe con la documentazione compilata con esclusione della firma e della data che devono essere apposte di fronte all'ufficiale incaricato. E' necessario esibire un documento di riconoscimento.
Oltre il documento da autenticare, va presentata anche la marca da bollo (tranne nei casi esenti).

L'autenticazione di firma è soggetta anche al pagamento dei diritti comunali (€ 0,26 se esente dall'imposta di bollo, € 0,52 se soggetta al bollo). 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

DPR n. 445/2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

 

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