AUTOCERTIFICAZIONE
L'autocertificazione può riguardare anche dati storici, cioè relativi a dati riferiti ad un momento diverso dall'attuale.
Tali dichiarazioni possono essere anche cumulative.
COME SI FA
L'autocertificazione consiste nello scrivere su un normale foglio di carta (o su modelli prestampati messi a disposizioni dalle Amministrazioni Pubbliche) i dati oggetto di certificazione, con firme e copia di un documento di riconoscimento.
L'autocertificazione è accettata da amministrazioni pubbliche e gestori di servizi di pubblica utilità, cioè le aziende che hanno in concessione servizi come trasporti, erogazione energia, servizio postale ecc. (es. Enel, Hera, Poste, Rai, Ferrovie dello Stato, Start Romagna, ecc.)
Può essere utilizzata da tutti i cittadini italiani (purchè maggiorenni), dai cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri extracomunitari limitatamente a fatti, stati e qualità personali certificabili in Italia.
L'autocertificazione ha la stessa validità del documento che sostituisce.
Quindi, le autocertificazioni attestanti fatti, qualità personali e dati non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata (ad es. data e luogo di nascita). Negli altri casi (matrimonio, stato civile, residenza, ecc.) hanno validità di 6 mesi dalla data dei rilascio.
IMPORTANTE
Con il decreto semplificazioni (D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020), sono state apportate importanti modifiche all'art. 2 del D.P.R. n. 445/2000 ed è stato introdotto L'OBBLIGO DI ACCETTARE L'AUTOCERTIFICAZIONE ANCHE PER I PRIVATI (banca, posta, assicurazione, datori di lavoro, ecc.)
Quindi i privati potranno richiedere tramiche PEC o email una verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei cittadini in tema di residenza (anche storica), stato di famiglia, stato civile. La richiesta dovrà riportare un esplicito riferimento all'autocertificazione (art. 46 DPR 445/2000) e ai successivi controlli previsti dall'art. 71. L'ufficio anagrafe darà la conferma che il dato sia corretto ed eventualmente indicare il dato integrato, nel caso in cui quanto riportato dal cittadino si riveli errato o incompleto.
Dal punto di vista dei controlli sulle autocertificazioni, trovano applicazione anche ai privati le nuove disposizioni introdotte dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 relative ai controlli. Il nuovo comma 1 prevede, infatti, un'attenuazione dell'obbligo dei controlli, che deve essere proporzionato "al rischio e all'età del beneficio": "Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli idonei anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni".
AVVERTENZE
E' importante ricordare che le dichiarazioni false espongono a sanzioni penali e comportano la decadenza dal beneficio ottenuto.
Tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti che svolgono un servizio pubblico sono obbligati ad accettare l'autocertificazione e non possono accettare, ne' tantomeno richiedere, certificati.
Il rifiuto, da parte dell'impiegato addetto, di ricevere ed accettare le autocertificazioni costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
MODULISTICA
Autocertificazione (resa dall'interessato)
Autocertificazione (resa da genitore o tutore)
Autocertificazione (resa da chi non sa o non può firmare)
Autocertificazione libera (da scrivere)
Dichiarazione sostitutica di certificazione di nascita
Dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte
Modulo per richiesta conferma dati
RIFERIMENTI NORMATIVI