RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI
La legge 12/11/2011 n. 183 art. 15 ha stabilito che sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” ed ha altresì previsto che “Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato”.
COME SI RICHIEDE
I certificati anagrafici si rilasciano direttamente allo sportello dell'anagrafe.
Le certificazioni anagrafiche hanno validità 6 mesi.
I certificati anagrafici possono essere richiesti anche per posta; in tal caso la richiesta scritta dovrà essere corredata di fotocopia del documento di identità del richiedente, diritti di segreteria (€ 0,26 se esenti dall'imposta di bollo, € 0,52 se in bollo) in moneta, eventuale marca da bollo da € 16 in base all’uso dichiarato, busta affrancata per la risposta.
COSTI
I certificati anagrafici sono sempre soggetti all’imposta di bollo, tranne per le specifiche eccezioni di esenzione previste dalla normativa vigente. Spetta al cittadino specificare l’uso per cui richiede il rilascio del certificato e la norma che ne prevede l’esenzione. Richieste di esenzione generiche o del tipo “Uso Amministrativo” o “art.4, tab.B., D.P.R. 642/1972”, o che non siano coerenti con il tipo di documento richiesto, non verranno prese in considerazione in quanto non pertinenti.
- € 0,52 per certificati anagrafici in bollo più marca da bollo da € 16.
PRINCIPALI CASI DI ESENZIONE
Adozione / Affidamento | Legge 184/1983 |
Assegni familiari e Pensioni in base a norme straniere | DPR 642/1972 Tab.B - Art. 9 |
Certificati richiesti da Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni (è obbligatoria la richiesta della società sportiva) | DPR 642/1972 - Tab.B - Art. 27-bis |
Certificati richiesti da ONLUS (è obbligatoria la richiesta della ONLUS) | DPR 642/1972 - Tab.B - Art. 27-bis |
Certificazione da presentare al Giudice nell'Azione penale | DPR 642/1972 Tab.B - Art. 3 |
Separazione legale / Divorzio | Legge 74/1987 |
Tutela Minori e interdetti | DPR 642/1972 Tab.B - Art. 13 |
Notifica atti giudiziari | DPR 115/2002 Art. 18 comma 1 |
AVVERTENZE
Non costituiscono materia di certificazione le notizie riportate nelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio, il domicilio digitale, la condizione di senza fissa dimora e il titolo di soggiorno.
Il certificato di stato di famiglia rispecchia la composizione familiare quale risulta dall'anagrafe all'atto del rilascio del certificato.
MODULISTICA
Modulo per richiesta certificati
RIFERIMENTI NORMATIVI
DPR n. 223/1989 - Approvazione del nuovo regolamento della popolazione residente
D.lgs. n. 267/2000- Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali
D.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali