RINNOVO DICHIARAZIONE ABITUALE PER CITTADINI STRANIERI
I cittadini stranieri (cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea) hanno l'obbligo di rinnovare la dichiarazione relativa alla loro dimora abituale entro 60 giorni dall'avvenuto ritiro del titolo di soggiorno rinnovato o aggiornato.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
- titolo di soggiorno rinnovato/aggiornato, anche per gli eventuali minori conviventi
- documento di riconoscimento
ITER DELLA PROCEDURA
Il cittadino deve presentarsi personalmente con il nuovo titolo di soggiorno.
Nel caso in cui l’interessato non si presenti per rendere la dichiarazione di rinnovo della dimora abituale, l'ufficiale d'anagrafe invierà apposita comunicazione per provvedervi entro 30 giorni dal ricevimento.
Decorsi 6 mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno, l'ufficiale d'anagrafe provvederà alla cancellazione per mancato rinnovo della dimora abituale.
Decorsi 6 mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno, l'ufficiale d'anagrafe provvederà alla cancellazione per mancato rinnovo della dimora abituale.
AVVERTENZE
Per far fronte all'emergenza Covid-19, il D.L. n. 18 del 17.03.2000 ha prorogato la validità di atti amministrativi e autorizzazione. La Legge n. 27 del 27.04.2020 (in vigore dal 30/04/2020), in sede di conversione, ha introdotto alcune modifiche al testo del decreto. Relativamente al permesso di soggiorno, si riporta il testo di una FAQ dal sito della Polizia di Stato:
" È stata prorogata la validità dei permessi di soggiorno?
Si. Con la legge n. 27 del 24 aprile 2020 è stato previsto che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità sino al 31 agosto 2020"
RIFERIMENTI NORMATIVI
DPR n. 223/1989 - Approvazione del nuovo regolamento della popolazione residente