Iscrizione Anagrafica per trasferimento da altro Comune o dall'estero - Comune di Predappio (FC)

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ISCRIZIONE ANAGRAFICA PER TRASFERIMENTO DA ALTRO COMUNE O DALL'ESTERO

Trasferimento di residenza di un cittadino o di un'intera famiglia provenienti da un altro Comune italiano, dall'estero oppure per ricomparsa da irreperibilità.

 

COME SI RICHIEDE

L'iscrizione anagrafica si richiede mediante la compilazione dell'apposito modulo conforme a quello predisposto dal Ministero dell'Interno, sottoscritto da ogni componente maggiorenne del nucleo familiare che chiede l'iscrizione anagrafica e deve essere accompagnato da copia fotostatica o scansionata del documento di riconoscimento del richiedente e di tutte le persone che trasferiscono la residenza insieme al dichiarante.

Il modulo potrà essere consegnato al Comune di Predappio scegliendo una delle seguenti modalità:

  • direttamente all'ufficio anagrafe
  • via fax al numero 0543.921739
  • via PEC - posta elettronica certificata riportante come oggetto "Cambio di Abitazione/Residenza" all'indirizzo comune.predappio@cert. provincia.fc.it
  • via email riportando come oggetto "Cambio di Abitazione/Residenza" con domanda compilata, firmata su carta e scansionata, allegata insieme alla scansione della carta d'identità o con domanda compilata e firmata digitalmente all'indirizzo
    protocollo@comune.predappio.fc.it

In caso di incompleta compilazione, mancata sottoscrizione o mancanza delle copie dei documenti di riconoscimento, la dichiarazione di residenza sarà considerata irricevibile.

 

MINORI

Le dichiarazioni relative ai minori devono essere rese da chi ne esercita la potestà o la tutela. In caso di iscrizione anagrafica di un minore insieme ad uno solo dei genitori, l'altro genitore dovrà essere informato del trasferimento. Al tal fine si richiede di allegare al modulo di residenza anche la dichiarazione di assenso sottroscritta dal genitore che non si trasferisce insieme al minore. 

 

TITOLO DI  OCCUPAZIONE DELL'ALLOGGIO

Il richiedente l'iscrizione anagrafica deve obbligatoriamente compilare la quarta facciata del modulo, indicando il titolo di occupazione dell'alloggio (proprietà o altro diritto reale, comodato, locazione, ecc). Si consiglia di allegare copia di tale titolo, secondo le indicazioni riportate nella seguente tabella:

Titolo di occupazione  Documentazione                                                         
Proprietà
- indicare dati catastali negli appositi spazi del modulo (pag. 4)
oppure
- atto notarile in originale o copia autenticata 
Locatario con contratto registrato
- indicare  gli estremi della registrazione negli appositi spazi del modulo (pag. 4)
oppure
- contratto di locazione in originale o copia autenticata più estremi della registrazione
Famigliare del proprietario o del locatario
- indicazione delle generalità del famigliare nel contratto di locazione
oppure
- dichiarazione di assesso del proprietario (vedi modulo)
Usufruttuario
- indicatore gli estremi del titolo costitutivo dell'apposito spazio del modello (pag. 4)
oppure
- titolo costitutivo dell'usufrutto (atto notarile) in originale o copia autenticata con estremi della registrazione
Comodatario con atto registrato 

- indicare  gli estremi della registrazione negli appositi spazi del modulo (pag. 4)

oppure

- titolo costitutivo del comodato d'uso in originale o copia autenticata con estremi della registrazione

Altro titolo di occupazione dell'alloggio dichiarazione di assenso del proprietario (vedi modulo)

In mancanza del titolo di possesso sull'alloggio la pratica è irricevibile dall'Ufficio in quanto priva di un "titolo valido all'occupazione dell'immobile".

 

AGGIORNAMENTO LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E DELLA PATENTE DI GUIDA

A seguito dell'iscrizione anagrafica al cittadino viene rilasciata una ricevuta provvisoria da conservare con il libretto di circolazione fino all'aggiornamento definitivo. Entro 180 giorni dal cambio di residenza, il cittadino riceverà un tagliando adesivo da apporre sulla carta di circolazione del veicolo da aggiornare. 

Dal 2 febbraio 2013 la patente di guida non viene più aggiornata con il tagliando adesivo; l'aggiornamento della residenza viene effettuato solo negli archivi informativi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a cura del Comune di Predappio. 

Per ricevere notizie sull'aggiornamento della patente di guida o della carta di circolare, è possibile contattare il numero verde 800-232323 oppure consultare il sito www.ilportaledellautomobilista.it.

 

RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Per la prima iscrizione in Italia, l'art. 13 del D.L. n. 113/2018 ha abrogato le norme del d.Lgs. n. 142/2015 che prevedevano l'iscrizione anagrafica ai richiedenti di protezione protezione internazionale, sia nei centri di prima accoglienza, sia nelle strutture temporanee (SPRAR e CAS). Pertanto, coloro che sono in possesso di permesso di soggiorno per richiesta asilo o della relativa ricevuta, non possono essere iscritti in anagrafe.

In caso di soggetti già iscritti in anagrafe (prima del D.L. n. 113/2018) che devono cambiare luogo di dimora abituale, anche in Comuni diversi, è consentito procedere anche con tale permesso.

Ai titolari di protezione internazionale (per asilo politico, protezione sussidiaria, protezione umanitaria finchè presenti e le nuove diciture "casi speciali" e "protezione internazionale" si applicano i principi e le norme fin qui applicate: l'iscrizione anagrafica viene garantita con la sola esibizione del permesso di soggiorno quale valido documento di riconoscimento ai sensi del DPR 445/2000.

 

RICHIESTA DI RESIDENZA IN ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (Case Popolari)

Nel caso di trasferimento di residenza in un alloggio E.R.P., è necessario allegare copia del contratto di locazione o del verbale di consegna dell'immobile, sottoscritti dal Comune di Predappio.

In caso di ampliamento del nucleo familiare, deve essere allegata la relativa autorizzazione. Per maggiori informazioni, consultare la sezione del sito dedicata (link qui

 

ITER DELLA PROCEDURA

Entro 2 giorni dalla presentazione della dichiarazione, l'ufficio provvede alla registrazione della variazione, con decorrenza dalla data di presentazione. Dal momento della registrazione, il cittadino può richiedere i certificati di residenza, stato di famiglia e le altre certificazioni relative a dati già in posso dell'ufficio.
Entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, l'ufficio procede alla verifica dell'effettiva dimora abituale all'indirizzo dichiarato, avvalendosi della collaborazione della Polizia Municipale.
Qualora, trascorsi i 45 giorni, non vengano comunicati all'interessato eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, l'iscrizione si intenderà confermata e il procedimento concluso.
Nel caso in cui gli accertamenti diano esito negativo, l'ufficiale d'anagrafe invierà all'interessato apposita comunicazione ex art. 10-bis della Legge 241/1990 ed entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l'interessato avrà il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da idonea documentazione. La comunicazione di preavviso di rigetto interromperà i termini del procedimento, che inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni di cui sopra.
 

CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI

In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonchè il rilievo penale della dichiarazione mendace.
E' inoltre prevista una segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti oltre al ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa.

 

CITTADINI STRANIERI

In aggiunta a quanto sopra indicato, il cittadino di Stato NON appartenente all'Unione Europea deve allegare anche la documentazione indicata nell'Allegato A) 
I cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea devono allegare anche la documentazione indicata nell'Allegato B).
La mancanza di tale documentazione rende la dichiarazione di residenza irricevibile.

 

MODULISTICA

Modulo dichiarazione residenza

Assenso trasferimento minore

Assenso proprietario

Allegato A) - iscrizione anagrafica di cittadini non appartenenti all'Unione Europea

Allegato B) - iscrizione anagrafica di cittadini di stati appartenenti all'Unione Europea

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

DPR n. 223/1989 - Approvazione del nuovo regolamento della popolazione residente

Legge n. 1228/1954 - Ordinamento delle anagrafi della popolazione

Decreto Legge n. 47 del 28 marzo 2014 art. 5 "Lotta all'occupazione abusiva di immobili"

DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007, n. 30 - Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. 394  - Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286  - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

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