RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO (IURE SANGUINIS)
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
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Estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque
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Atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana
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Atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana se formato all'estero
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Atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana, muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana
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Certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato Estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato all'estero dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato Estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato
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Passaporto (con regolare visto apposto dalla Autorità Italiana all'estero, avrà un timbro d'ingresso che definisce la decorrenza dei 3 mesi, apposto dalla Polizia italiana di frontiera nell'aeroporto italiano in cui la persona è arrivata con partenza direttamente dal Paese extra Schengen). Nel caso di scalo in un altro Paese Schengen, l'interessato dovrà recarsi entro 8 giorni dall'arrivo in Italia in Questura per effettuare la dichiarazione di presenza
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Istanza (in bollo da € 16,00) per riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis
ATTI PROVENIENTI DALL'ARGENTINA
L'accrdo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina firmato a Roma il 9/12/1987, ratificato con L. n. 553/1988, disciplina lo scambio degli atti dello stato civile e la possibile esenzione della legalizzazione a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell'Autorità che li ha rilasciati. Qualora non risulti la legalizzazione della competente Autorità Consolare, tutta la documentazione dovrà essere corredata della Apostille (Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961).
PROCEDURA
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istanza di iscrizione anagrafica;
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passaporto o documento equipollente in corso di validità;
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un valido titolo di soggiorno tra i seguenti:
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permesso di soggiorno;
- richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o ricongiungimento familiare;
- per coloro che sono entrati in Italia da meno di 45 giorni e che provengono da un Paese che non applica l'accordo di Schengen, il timbro Schengen sul documento di viaggio apposto dall'autorità di frontiera;
- per coloro che sono entrati in Italia da meno di 45 giorni e che provengono da Paesi che applicano l'accordo di Schengen, copia della dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall'ingresso, ovvero della dichiarazione resa, ai sensi dell'art.108 del r.d. n. 773/1931, ai gestori di esercizi pubblici e di altre strutture ricettive;
- documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti necessari per poter avviare il procedimento finalizzato al riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 13, c. 1, della L. n. 91/1992;
- codice fiscale;
- documenti originali, in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (documentazione non obbligatoria per l'iscrizione anagrafica, ma finalizzata per il completamento dei dati sugli status famigliari e personali);
- patente di guida italiana e targa dei veicoli immatricolati in Italia (dati non obbligatori).
IMPORTANTE
- l'iscrizione anagrafica quale persona senza fissa dimora, in quanto requisito indispensabile per l'iscrizione anagrafica è la dimora abituale e non il domicilio (la circolare k.28.1/1991 non fa riferimento all'art. 2 della Legge 1228/1954, ma all'art. 3 del d.P.R. n. 223/1989);
- l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea poichè tra i motivi richiesti dalla normativa per tale iscrizione non vi è quello relativo al riconoscimento della cittadinanza, ed inoltre la circolare k.28.1/1991 non fa alcun riferimento all'art. 8 della L. n. 1228/1954;
- avvalersi di un legale rappresentante del richiedente o di qualcuno in sua vece, in quanto dovrà essere verificata la dimora abituale dell'interessato.
L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente dovrà essere mantenuta fino alla conclusione del procedimento di riconoscimento della cittadinanza; un'eventuale cancellazione dall'anagrafe comporterà automaticamente l'interruzione di tale procedimento.
Si ricorda che la cancellazione dall'anagrafe può avvenire (oltre ai casi di emigrazione o decesso) per:
- irreperibilità accertata;
- mancanza del permesso di soggiorno o mancato rinnovo dello stesso.
COSTI
Non sono previsti costi. E' necessario presentare una marca da bollo da € 16,00
RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge n. 91/1992 "Nuove norme sulla cittadinanza"